TARIFFE 2011
Le aliquote della TARSU per l'anno 2011 non sono cambiate e restano confermate con delibera di C.C. N. 5 DEL 30/03/11
TARIFFE
A – Musei, biblioteche, sedi di associazioni, circoli sportivi e ricreativi, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, sale da ballo, discoteche, deposito di stoccaggio merci, distributori e chioschi di carburante, ecc. - € 0,66
B – Esercizi commerciali e negozi in genere all’ingrosso, mostre in genere al coperto, autorimesse, magazzini di deposito e custodia, ecc. - € 0,77
C 1 – Abitazioni private e convivenze - € 0,77
C 1 – Abitazioni persone sole - € 0,54
C 1 – Abitazioni ad uso stagionale - € 0,62
C 1 – Abitazioni per coltivatori diretti - € 0,62
C 2 – Attività ricettivo alberghiere - € 1,56
D – Uffici professionali, commerciali, ambulatori medici, studi legali, attività terziarie, ecc. - € 1,47
E 1 – Locali ed aree adibite ad attività artigianale ed industriale - € 1,01
E 2 – Locali adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili ed attività artigianali di servizio (parrucchiere, barbiere ed estetista) - € 1,97
F 1 – Pubblici esercizi - € 4,10
F 2 – Locali di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili - € 3,28
Per i pubblici esercizi in zona montana (bar ristoranti, alberghi, affittacamere e locali accessori) la tariffa viene ridotta al 50% sulla superficie eccedente i 100 mq.
RIDUZIONE PER PERSONE SOLE
È prevista la riduzione della Tassa smaltimento rifiuti nella misura del 30% per le persone che vivono sole.
Tale situazione deve risultare dai registri dell’anagrafe comunale.
Gli interessati dovranno presentare richiesta di riduzione all’ufficio tributi redatta sull’apposito modello.
ALTRE RIDUZIONI
È prevista una riduzione del 20% della Tassa Smaltimento Rifiuti per i fabbricati che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) -alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specifica nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
b) -ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
c) -agli utenti di cui alla lettera b) che risiedano o abbiano dimora per più di 6 mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale;
d) -per i coltivatori diretti o agricoltori a titolo principale per la parte abitativa della costruzione rurale occupata o tenuta a disposizione.
Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione o esenzione tariffaria con l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.
Le tariffe ridotte sono applicabili solo su specifica denuncia dell’interessato.












